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05/07/2010 - Detrazioni 55% e Fotovoltaico: pubblicati chiarimenti in materia
L’Agenzia dell’Entrate, in seguito ai numerosi dubbi emersi in sede di incontro con l’Ordine dei Commercialisti, ha pubblicato dei chiarimenti relativi anche alle agevolazioni fiscali con la Circolare 38/E del 23 giugno 2010.
In particolare sono stati affrontati due temi, uno di interesse generale sul beneficiario effettivo delle detrazioni del 55% per gli interventi di risparmio energetico ed uno più tecnico e specifico riguardante gli impianti fotovoltaici e le possibili ulteriori agevolazioni.

Detrazione 55%
• Punto 3.1
Viene stabilito che le detrazioni sono fruibili dalla persona fisica che effettua l’investimento; l’esempio riportato prevede la presenza di 3 soggetti, il nudo proprietario, l’usufruttuario e l’inquilino. Il nudo proprietario e l’inquilino si accordano in modo che il proprietario si carichi del 70% dell’onere e l’inquilino del 30%; anche le detrazioni saranno divise nel medesimo modo e sarà sufficiente indicare nella comunicazione all’Enea l’unico intervento e la compresenza dei due beneficiari.

Impianti fotovoltaici
• Punto 1.8.a)
Tratta il tema degli impianti fotovoltaici posizionati sul suolo che vengono classificati come opifici dall’Agenzia del territorio, ovvero unità immobiliari in classe D1, ed impianti, ovvero beni mobili, dall’Agenzia delle Entrate. Questo differente classamento comporta il diritto o meno di accedere al beneficio del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate che viene concesso solo a beni mobili.
L’agenzia delle Entrate ha pertanto precisato che sono da intendersi come beni agevolabili tutti quei beni che non sono infissi al suolo, o i beni stabilmente e definitivamente incorporati al suolo, purchè possano essere rimossi e utilizzati per lo stesso scopo senza nessun intervento di adattamento.

• Punto 1.8.b)
Viene precisato che la fabbricazione di celle fotovoltaiche non è inserita, diversamente dalla fabbricazione di inseguitori per pannelli solai, nella tabella Ateco 2007 e, per tanto, non potrà usufruire delle agevolazioni istituite con DL 78/2009 art. 5, così detto Tremonti Iter.
Circolare 38/E del 23 giugno 2010
Tabella Ateco 2007
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